Rilevazione 15/7/2025 sui contenuti di AT
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Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, è esclusa la costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Le funzioni dell’OIV, limitatamente all’attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 197/2022