Amministrazione Trasparente: Oneri informativi per cittadini e imprese

Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Ai sensi dell’art. 12, co. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013 nella presente sezione è possibile consultare lo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi nei confronti dell’amministrazione ed aventi come destinatari cittadini e imprese. La pubblicazione dei dati viene effettuata in conformità al DPCM dell’8 novembre 2013.
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Non sono previsti per cittadini ed imprese che hanno rapporti con le istituzioni scolastiche nuovi obblighi informativi.

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